STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE “COMPAGNIA DELLE FESTE”

ART. 1 - Denominazione, sede, durata

E’ costituita, a tempo indeterminato, una Associazione denominata “COMPAGNIA DELLE FESTE”, con sede legale in Faenza (RA), Corso Garibaldi n. 75, modificabile con delibera del Consiglio Direttivo.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

ART. 2 - Scopi

L’Associazione “Compagnia delle Feste” non ha finalità di lucro, con divieto assoluto di ripartire i proventi tra gli Associati in forma diretta o indiretta, ed è apartitica. Base fondamentale dell’attività associativa è il volontariato, inteso come servizio prestato in modo personale, spontaneo e gratuito, con l’intento di promuovere e diffondere l’attività teatrale amatoriale. 
I fini che l’Associazione, attraverso la volontà democraticamente espressa dagli Associati, si prefigge di raggiungere, sono i seguenti:
- Avvicinare al mondo del teatro tutti i cittadini senza discriminazione alcuna, offrendo eventualmente la possibilità di apprendere tecniche teatrali attraverso l’istituzione di corsi di laboratorio teatrale.
- Allestire e promuovere manifestazioni che possano contribuire alla migliore realizzazione del fine su proposto, tra cui l’allestimento di spettacoli teatrali, munendosi di tutti i mezzi necessari ed agendo in conformità con le vigenti normative.
- Incentivare la promozione dell’attività teatrale, compresa tra la conoscenza e la valorizzazione del teatro.
- Organizzare attività di teatro per ragazzi.
- Promuovere iniziative di ricerca e divulgazione non solo della cultura teatrale ma anche della attività cinematografica, in ogni forma e modalità.
- Affiancare Enti ed Istituzioni, che operano nel campo culturale, artistico, turistico e ricreativo, proponendo iniziative attinenti alle proprie finalità e coadiuvando tali organizzazioni in attività tese alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e folcloristico.
- La promozione, in conformità con le esigenze degli Associati, di ogni altra attività culturale il cui svolgimento consenta agli Associati di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale e nel contempo di divulgare le loro conoscenze ed esperienze a tutti coloro che abbiano interesse.
Per la realizzazione dei fini statutari, l’Associazione potrà anche gestire locali adibiti a sale prove, ritrovi per il tempo libero, sempre allo scopo di approfondire la cultura teatrale, ed inoltre aderire o mantenere i rapporti con organizzazioni che hanno per scopo la diffusione e la promozione del teatro.
Sempre per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto, tecnico e personale specializzato, anche se estranei all’Associazione.
L’Associazione potrà comunque svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi associativi, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi associativi e comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

ART. 3 - Associati

Sono ammessi a far parte dell’Associazione “Compagnia delle Feste” tutti coloro, sia persone fisiche che persone giuridiche, che abbiano interesse a perseguire gli scopi statutari, partecipando alla vita dell’Associazione e apportandovi il proprio contributo di idee, iniziative e di operosità.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

ART. 4 - Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati partecipano con parità di poteri alle deliberazioni dell’Assemblea ed hanno diritto di voto.
Gli Associati hanno il diritto di ricevere la tessera di validità annuale, copia dello statuto e a partecipare all’attività associativa; hanno altresì diritto di accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
Dato il carattere volontario e dilettantistico di questa attività, agli Associati non è riconosciuto alcun emolumento a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, qualora il Consiglio Direttivo consideri possibile disporre finanziariamente tali rimborsi.
All’atto dell’ammissione l’Associato si impegna al versamento della quota associativa.
Gli Associati ammessi dovranno dichiarare di accettare il presente Statuto, di rispettare le deliberazioni prese dagli Organi sociali e di impegnarsi al raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 5 - Recesso/esclusione dell’ Associato

Ogni Associato ha facoltà di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R., in caso di disaccordo con le decisioni adottate dall’Associazione o qualora non condivida più gli scopi associativi. Il recesso ha effetto immediato, ma l’Associato receduto non viene sollevato dagli impegni assunti nei confronti dell’Associazione o di terzi e ne resta responsabile.
Il recesso non comporta alcun rimborso.
L’esclusione ha luogo quando l’Associato non adempia ai doveri associativi oppure ponga in essere comportamenti contrastanti con gli scopi associativi tali da determinare un danno morale o materiale all’Associazione.
Il provvedimento di esclusione sarà deliberato dal Consiglio Direttivo dopo che siano state sentite le ragioni dell’interessato

ART. 6 - Quota associativa

La quota associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo ogni anno, si intende per anno solare dall’1 gennaio al 31 dicembre e dovrà essere versata entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno.
Gli associati sono anche tenuti al pagamento di eventuali quote straordinarie, deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio, qualora se ne presenti l’esigenza e la necessità.
Le somme versate dagli Associati per le quote sia associative che straordinarie non sono rimborsabili in nessun caso e sono altresì intrasmissibili.

ART. 7 - Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative sono assunte e assolte a titolo gratuito.

ART. 8 - Assemblea degli Associati

L’Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all’anno mediante lettera raccomandata o fax, non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Deve inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo degli Associati. In quest’ultimo caso la convocazione dovrà venire effettuata entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
Gli avvisi di convocazione devono elencare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione.
La presenza in Assemblea dell’ Associato non invitato secondo le formalità precedentemente dettagliate, sana il vizio.
Vi possono partecipare tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa. E’ consentita una sola delega a persona.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra gli Associati presenti il quale, a sua volta, nomina un segretario verbalizzante.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
1) - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
2) - approvare il bilancio e il rendiconto annuale;
3) - approvare in linea generale il programma sociale;
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quando ne venga fatta esplicita richiesta.
Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e con decisione deliberata a maggioranza.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
1) - approvare le modifiche allo Statuto e/o all’Atto Costitutivo;
2) - deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
In caso di concomitanza di oggetti di pertinenza di entrambi i tipi di assemblea, la stessa verrà denominata “straordinaria”.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e trascritto su apposito registro, anche a fogli mobili.

ART. 9 - Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea tra i propri Assocati e resta in carica fino a revoca o dimissioni o per la durata di 3 anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice-Presidente e un Tesoriere.
La convocazione del Consiglio è decisa dal Presidente o richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Al Consiglio Direttivo sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione non demandati dalla legge o dal presente statuto ad altri Organi. In particolare il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente:
- cura il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, dà esecuzione alle norme statutarie e alle deliberazioni dell’Assemblea;
- decide la data di convocazione dell’Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico;
- stabilisce l’importo della quota associativa annuale;
- delibera sull’accettazione e/o radiazione degli Associati (in merito, a sua discrezione, potrà sentire il parere dell’ Assemblea);
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale; può conferire incarichi a tutti coloro che fanno parte dell’Associazione; convoca l’Assemblea degli Associati e le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Tesoriere gestisce e controlla la contabilità dell’Associazione; cura la raccolta delle quote associative e le eventuali donazioni nei confronti dell’Associazione; redige annualmente i rendiconti.
I componenti del Consiglio Direttivo che per un qualunque motivo cessano di far parte dell’Associazione decadono da tutte le cariche o incarichi a loro assegnati e sono sostituiti dai primi non eletti in lista; in caso non fosse possibile, con nuove elezioni da tenersi alla prima assemblea.

ART. 10 - Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio associativo è indivisibile ed è costituito:
- dalle quote associative;
- da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- da contributi, erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni, lasciti vari corrisposti da Enti pubblici o da privati;
- da ogni eventuale altra entrata percepita quale parziale rimborso spese per trasporto materiali scenografici e tecnici dalla sede dell’Associazione al luogo che ospita lo spettacolo o manifestazione e viceversa;
- da altri proventi della gestione, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o a supporto dell’attività istituzionale.

ART. 11 - Rendiconto economico-finanziario

L’esercizio associativo ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione dovrà indicare separatamente l’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale, tramite una relazione appositamente redatta dal Consiglio Direttivo.
Il rendiconto deve essere presentato all’Assemblea, assieme al bilancio, entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
In presenza di particolari esigenze, tale approvazione potrà avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Eventuale avanzo di gestione verrà reinvestito in attività istituzionali.

ART. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con le modalità previste all’art. 8 del presente statuto.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ART. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.
Faenza, 23 Aprile 2003
Il presente statuto sin qui scritto (disponibile in originale ), è stato approvato dall’ Assemblea dell’ Associazione Compagnia delle Feste riunitasi a Faenza in data 23 Aprile 2003, e modifica e sostituisce il precedente, depositato presso l’Ufficio delle Entrate di Imola in data 26 Giugno 1998 con atto n. 3176 serie III.
 
Per l’Associazione Compagnia delle Feste
 
Il Legale Rappresentante
PATUELLI PAOLO
 
N.B. Questo Statuto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Faenza in data 24 Aprile 2003 al numero 1353 serie 3.
 
Sponsor
G.Fiori
Dolciumi e Bomboniere nel centro storico di Faenza in C.so Saffi, 15
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